LEGISLAZIONE SULL'ATTIVITA' AGONISTICA E NON AGONISTICA

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

ATTIVITA' NON AGONISTICA
Legge 189 del 8 Novembre 2012 di conversione del D.L. n.158/2012 (c.d. Decreto "Balduzzi")
Decreto Ministero della Salute del 204/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 Agosto 2013 Art. 42bis di conversione del D.L. n.69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare")

ATTIVITA' AGONISTICA
Decreto del 18/02/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"

VISITE MEDICHE

Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo schema seguente:

• Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “AGONISTICHE” , gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.

• Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “NON AGONISTICHE” , risulta sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base che ne accerti l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Dopo anamnesi e visita, sarà facoltà del medico o del pediatra stabilire ulteriori accertamenti. Il certificato ha la validità di un anno dal suo rilascio e deve essere in possesso della Società sportiva, pena l’esclusione dell’atleta da allenamenti e partite. Tale certificato andrà poi conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società. per cinque anni.

ATTIVITA' NON AGONISTICHE

Il certificato di buona salute, ovvero di idoneità sportiva non agonistica è generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M di riferimento, il certificato di “stato di buona salute” deve essere rilasciato in conformità al modello allegato al DM stesso, e, quindi, deve indicare:

• Cognome
• Nome
• Luogo di nascita
• Residenza • Numero di iscrizione al SSN dello sportivo richiedente il certificato

La dizione: “Il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio“.

Certificati che rechino diciture differenti non assolvono agli obblighi di legge e quindi non sono da ritenersi validi ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Il certificato ha la validità di 1 anno dal suo rilascio e deve essere in possesso della Società sportiva, pena l’esclusione dell’atleta da allenamenti e partite. Tale certificato andrà poi conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società. per cinque anni.

ATTIVITA' AGONISTICHE

In base a quanto deliberato dal Consiglio nazionale del CSI, è considerata attività agonistica:

Calcio dal compimento dei 12 anni di età;
Pallavolo dal compimento dei 10 anni di età.

La richiesta di visita medico-sportiva deve essere presentata tramite apposito modulo compilato con i dati dell’atleta e firmato dal presidente della società.
Il modulo sarà fornito agli atleti tramite richiesta attraverso applicazione Golee. Gli atleti agonisti, in possesso della tessera sanitaria della Regione Lombardia, che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età, possono effettuare la visita gratuitamente presso un Istituto di Medicina dello Sport di Milano.

In caso di compimento del 10°/12° anno entro il termine della stagione sportiva in corso (30/06) è possibile effettuare la prima visita medica agonistica in qualsiasi momento della stessa.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall’atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.

Il certificato ha la validità di 1 anno dal suo rilascio e deve essere in possesso della Società sportiva, pena l’esclusione dell’atleta da allenamenti e partite. Tale certificato andrà poi conservato, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società, per cinque anni



POLIZZE ASSICURATIVE CSI

Tutti gli atleti della A.S.D. Santo Spirito vengono tesserati presso il Centro Sportivo Italiano e godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di praticanti, operatori e dirigenti:

• Polizza sugli infortuni con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera (atleta o non atleta);
• Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che protegge il tesserato nel caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui.

Trovate tutte le informazioni necessarie al seguente link:

https://www.csi.milano.it/area-società-sportive/assicurazione-soci-csi-milano/polizza-assicurazione-soci-csi-milano/assicurazione-polizza-istituzionale-sportiva.html